iniziocontenuti
Guida ai servizi
La Guida ai Servizi nasce dall’esigenza di avvicinare l’Ufficio ai cittadini ed
al territorio in cui esso opera, migliorandone i rapporti e semplificando la fruizione
dei servizi.
L’intento principale è quello di favorire la conoscenza dei servizi forniti dal
Tribunale, informare sulle modalità di accesso e di erogazione, consentendo un primo
contatto tra l’Amministrazione della Giustizia e l’utenza, che permette di ottenere
informazioni senza la necessità di doversi recare, nei limiti del possibile, presso
gli uffici per la loro acquisizione.
La guida offerta, però, non ha, né potrebbe avere, la pretesa di essere esaustiva
e contiene informazioni che riguardano, in via principale, quelle attività di natura
prevalentemente amministrativa o di “volontaria giurisdizione” che non richiedono
in linea di massima l’assistenza tecnica di un professionista, fermo restando che
per la consulenza legale è sempre necessario rivolgersi ad un avvocato.
Si precisa che per procedimenti di “volontaria giurisdizione” si intendono quelli
caratterizzati dal fatto che non vi sono due o più parti contrapposte, portatrici
di interessi in conflitto (sempreché il procedimento non attenga alla tutela di
situazioni sostanziali di diritti o di stati della persona, nel qual caso è sempre
necessario l’assistenza di un difensore).
Richiesta e rilascio copie di atti |
---|
Cos'è | Per ottenere copia di un atto del processo o di un provvedimento è necessario farne richiesta. Si possono richiedere: -
copie semplici: senza certificazione di conformità, che, in quanto tali, non hanno alcun valore legale;
- copie autentiche: con certificazione di conformità, con valore legale pari all’originale;
- copie esecutive: rilasciate in forma esecutiva, limitatamente agli atti a cui la legge conferisce efficacia esecutiva.
|
---|
Normativa di riferimento | Artt. 73 – 76 - disp. att. c.p.c.
Per le copie in forma esecutiva artt. 475 e 476 c.p.c.; art. 153 disp. att. c.p.c. |
---|
Chi lo può richiedere | Le parti, i loro difensori e chiunque ne abbia interesse. Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento di cui si chiede copia o dai sui successori.
La copia in forma esecutiva può essere rilasciata una sola volta; in casi eccezionali si può ottenere una seconda copia esecutiva previa autorizzazione del capo dell’ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento.
|
---|
Cosa occorre | Istanza redatta su apposito modulo messo a disposizione dalla Cancelleria. |
---|
Dove si richiede | Cancelleria dell’area civile che, secondo la natura dell’affare, ha in carico il procedimento da cui deve essere estratta la copia. |
---|
Quanto costa | Per il rilascio delle copie è previsto il pagamento dei diritti di copia come da tabella “Nuovi diritti di copia aggiornata al 2018”. |
---|
Tempi medi di erogazione | Dopo tre giorni dalla richiesta; in caso di urgenza entro due giorni. |
---|
finecontenuti