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Guida ai servizi
La Guida ai Servizi nasce dall’esigenza di avvicinare l’Ufficio ai cittadini ed
al territorio in cui esso opera, migliorandone i rapporti e semplificando la fruizione
dei servizi.
L’intento principale è quello di favorire la conoscenza dei servizi forniti dal
Tribunale, informare sulle modalità di accesso e di erogazione, consentendo un primo
contatto tra l’Amministrazione della Giustizia e l’utenza, che permette di ottenere
informazioni senza la necessità di doversi recare, nei limiti del possibile, presso
gli uffici per la loro acquisizione.
La guida offerta, però, non ha, né potrebbe avere, la pretesa di essere esaustiva
e contiene informazioni che riguardano, in via principale, quelle attività di natura
prevalentemente amministrativa o di “volontaria giurisdizione” che non richiedono
in linea di massima l’assistenza tecnica di un professionista, fermo restando che
per la consulenza legale è sempre necessario rivolgersi ad un avvocato.
Si precisa che per procedimenti di “volontaria giurisdizione” si intendono quelli
caratterizzati dal fatto che non vi sono due o più parti contrapposte, portatrici
di interessi in conflitto (sempreché il procedimento non attenga alla tutela di
situazioni sostanziali di diritti o di stati della persona, nel qual caso è sempre
necessario l’assistenza di un difensore).
Inabilitazione |
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Cos'è | L’inabilitazione è una forma di tutela legale che attiene soltanto all’amministrazione straordinaria del patrimonio, nel senso che l’inabilitato può compiere gli atti di straordinaria amministrazione soltanto con l’assistenza del curatore nominato dal giudice; la persona inabilitata conserva la capacità di agire, poichè il curatore non è un legale rappresentante che si sostituisce al beneficiario, ma è chiamato ad assistere e controfirmare gli atti patrimoniali ed i contratti che l’inabilitato vuole stipulare e sottoscrivere. Possono essere dichiarati inabili il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, coloro che per prodigalità o per abuso di bevande alcoliche o stupefacenti, espongono se o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Sulla domanda di inabilitazione il Tribunale provvede con sentenza. Prima della pronuncia della sentenza il giudice, quando lo ritiene opportuno, può nominare un curatore provvisorio. Dopo la sentenza alla persona inabilitata viene nominato, dal giudice tutelare, un curatore definitivo che ha il compito di assistere l’inabilitato negli atti di straordinaria amministrazione. |
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Normativa di riferimento | Artt. 415 e segg. cod. civ., artt. 712 e segg. cod. proc. civ. |
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Chi lo può richiedere | Possono presentare istanza di inabilitazione: - il coniuge;
- la persona stabilmente convivente;
- i parenti entro il quarto grado;
- gli affini entro il secondo grado;
- la struttura presso la quale le persona ammalata è ricoverata a causa della sua patologia;
- il Pubblico Ministero;
- il Tutore o il Curatore.
E’ necessaria l’assistenza di un legale. |
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Cosa occorre | Alla domanda, da presentare sotto forma di ricorso, debbono essere allegati: - dichiarazione sostitutiva di certificazione circa la residenza e lo stato di famiglia dell’inabilitando;
- atto integrale di nascita;
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dichiarazione medica (ove disponibile) da cui risulti lo stato di infermità;
- nota di iscrizione a ruolo.
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Dove si richiede | Cancelleria Civile – Ruolo Generale
piano terra (nuovo edificio) stanza n. 123
telefono 091-8152249 fax: 091-8144690
oppure
Cancelleria Civile - Ufficio del Giudice Tutelare
piano primo (nuovo edificio) stanza n. 147
telefono 091-8152263 |
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Quanto costa | Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica. La procedura è esente dal pagamento del contributo unificato. |
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