Cos'è | La minore d'età che vuole interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni, deve avere l'assenso dei genitori (o dell'unico genitore esercente la potestà) ovvero del tutore. In caso di rifiuto del consenso, o nei casi in cui sussistono seri motivi che impediscono o sconsigliano di consultare le persone che esercitano la patria potestà o il tutore, la minore può essere autorizzata dal giudice tutelare a decidere sull'interruzione di gravidanza. La minore deve rivolgersi ad un consultorio pubblico, o ad una struttura socio-sanitaria abilitata dalla regione, o ad un medico di base. Costoro, espletati gli accertamenti di legge, rimettono, entro sette giorni dalla richiesta, una relazione corredata dal proprio parere al Giudice Tutelare, il quale entro cinque giorni e sentita la minore, tenuto conto della sua volontà, e della relazione trasmessagli, può autorizzare la stessa, a decidere l'interruzione della gravidanza. E' competente il Giudice Tutelare del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura sanitaria o il medico di base cui la minore ha scelto di rivolgersi.
Il Giudice Tutelare e' chiamato ad intervenire nel procedimento per l'interruzione di gravidanza anche quando la gestante sia interdetta per infermità di mente.
Il Giudice Tutelare decide con ordinanza no reclamabile. |
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Chi lo può richiedere |
E’ la stessa donna minorenne che può formulare l'istanza. La richiesta e' redatta dal consultorio o dal medico di base. Nel caso di interdetta, l’istanza può essere presentata, oltre che dalla donna personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, purché non legalmente separato. |
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Cosa occorre | Il Giudice Tutelare, nel caso di minore, interviene su richiesta del consultorio, della struttura socio-sanitaria o del medico di fiducia cui si è rivolta la donna. Nel caso di interdetta il Giudice Tutelare interviene a seguito di istanza della tutelata e/o del tutore. |
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