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Guida ai servizi
La Guida ai Servizi nasce dall’esigenza di avvicinare l’Ufficio ai cittadini ed
al territorio in cui esso opera, migliorandone i rapporti e semplificando la fruizione
dei servizi.
L’intento principale è quello di favorire la conoscenza dei servizi forniti dal
Tribunale, informare sulle modalità di accesso e di erogazione, consentendo un primo
contatto tra l’Amministrazione della Giustizia e l’utenza, che permette di ottenere
informazioni senza la necessità di doversi recare, nei limiti del possibile, presso
gli uffici per la loro acquisizione.
La guida offerta, però, non ha, né potrebbe avere, la pretesa di essere esaustiva
e contiene informazioni che riguardano, in via principale, quelle attività di natura
prevalentemente amministrativa o di “volontaria giurisdizione” che non richiedono
in linea di massima l’assistenza tecnica di un professionista, fermo restando che
per la consulenza legale è sempre necessario rivolgersi ad un avvocato.
Si precisa che per procedimenti di “volontaria giurisdizione” si intendono quelli
caratterizzati dal fatto che non vi sono due o più parti contrapposte, portatrici
di interessi in conflitto (sempreché il procedimento non attenga alla tutela di
situazioni sostanziali di diritti o di stati della persona, nel qual caso è sempre
necessario l’assistenza di un difensore).
Adozione di persona maggiorenne |
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Cos'è | Riguarda l’adozione di una persona con più di 18 anni. L’adozione di maggiorenne
viene pronunciata dal Tribunale in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, dopo la verifica dell’adempimento delle condizioni di legge e della convenienza per l’adottando. Tra l’adottante e l’adottato si stabilisce un rapporto simile a quello tra genitori e figli. |
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Normativa di riferimento | Art. 219 e segg. cod. civ., modificati dalla legge 04.05.1983, n. 184. |
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Chi lo può richiedere | L’adottante deve aver compiuto 35 anni di età (riducibili a 30 se il Tribunale lo giustifica), ed avere almeno 18 anni più dell’adottato. Chi adotta non deve avere figli minorenni (siano essi legittimi, legittimati o naturali riconosciuti). Per l’adozione ordinaria serve il consenso: a) di chi adotta e del suo eventuale coniuge, b) di chi deve essere adottato e del suo eventuale coniuge, c) dei figli maggiorenni dell’adottante ( legittimi, legittimati o naturali riconosciuti), d) dei genitori di chi deve essere adottato. |
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Cosa occorre | Alla domanda, da presentare al Presidente del Tribunale del luogo in cui si trova la residenza dell’adottando, debbono essere allegati i seguenti documenti:
a) da parte dell’adottante: -
copia integrale dell’atto di nascita;
- certificato di residenza proprio e dell’adottando;
- certificato di matrimonio o di stato libero;
- stato di famiglia in bollo;
b) da parte dell’adottando: - copia integrale dell’atto di nascita;
- certificato di matrimonio o di stato libero;
- certificato di morte dei genitori, se deceduti (nel caso in cui siano vivi
dovranno prestre il loro assenso, ai sensi dell’art. 311 cod. civ.).
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Dove si richiede | Il ricorso, con allegati i documenti richiesti, deve essere presentato, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo presso: Cancelleria Sezione Civile – Ruolo Generale
piano terra (nuovo edificio) stanza n. 123 telefono 091-8152249 fax: 091-8144690 |
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Quanto costa | Contributo unificato da € 98,00; Marca da bollo da € 27,00. |
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